Formazione – Crediti ECM

Si ricorda che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha indicato la data del 31 dicembre 2021

quale termine ultimo per procedere agli adempimenti relativi al conseguimento dell’obbligo formativo ECM per i trienni 2014–2016 e 2017–2019.

Come stabilito al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, è stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, fino al cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e non oltre la data del 31/12/2021, accedendo all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare.
Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID.Sempre entro la data del 31/12/2021 è prevista la facoltà di recuperare e spostare, con le medesime modalità, eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019.

Si ricorda inoltre che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), in data 10 giugno 2020, ha confermato quanto stabilito dal cosiddetto “Decreto scuola”, chiedendo che quanto previsto dalla Legge n. 41/2020 sia applicato al triennio in corso, riducendo l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 a 100 crediti.

Corsi 2021

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