INDICAZIONI DI AGENAS PER I CORSI ECM

L’articolo 1 del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, al comma 1, punto n. 9, lett. o) dispone: “sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza”.

La disposizione del citato D.P.C.M. si applica, ai sensi dell’art. 12, fino alla data del ‪24 novembre‬ p.v.

Tenuto conto dell’incertezza del quadro normativo e nelle more di un chiarimento dello stesso, si ricorda che resta ferma la possibilità di erogare formazione a distanza nelle modalità definite dai “Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività E.C.M.” nonché dalla delibera della C.N.F.C. del ‪10 giugno‬ u.s. in materia di “emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si comunica, inoltre, che le disposizioni di cui al punto 2 della citata delibera del 10 giugno 2020, concernenti la possibilità di convertire gli eventi RES, si applicano anche agli eventi per cui è già stato richiesto l’accreditamento ECM alla data del 24 ottobre 2020.

Corsi sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza

Il DPCM del 3 novembre 2020, all’art. 1 comma 9 lett. s): “sono consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

Il DPCM citato non apporta nuove limitazioni rispetto alla possibilità di spostamenti per “comprovate esigenze lavorative”, tra le quali rientra anche la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; pertanto è possibile spostarsi con mezzi pubblici o privati, nel rispetto delle misure anticontagio COVID19. Per comprovare l’esigenza lavorativa dello spostamento è consigliato esibire, in caso di controllo da parte delle autorità, la mail di iscrizione al corso di formazione da frequentare.

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