FORMAZIONE ECM – EMERGENZA COVID 19

Estratto del decreto -legge 8 aprile 2020, n.22 (decreto scuola) convertito in legge 6 giugno 2020, n. 41. L’art. 6 comma 2 ter: I 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività attività professionale, come disposto dall’articolo 16 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID- 19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale. Sono già in corso approfondimenti da parte degli organismi istituzionali e sarà nostra premura tenervi aggiornati sugli eventuali sviluppi normativi.

 

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